Art. 9.
(Elenco delle opere pubbliche della città metropolitana di Roma).

      1. La realizzazione degli interventi previsti dal programma è affidata alla città metropolitana di Roma, alla quale spettano le funzioni relative alla realizzazione

 

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delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'elenco annuale delle opere pubbliche della città metropolitana di Roma comprende, secondo le previsioni del programma, anche le opere e gli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.